Pensione di reversibilità e divorzio

La pensione di reversibilità spetta ancora all'ex coniuge anche dopo il divorzio? Il divorzio può non cancellare il diritto alla reversibilità dell'ex coniuge

Una delle questioni più dibattute nell’ambito del diritto di famiglia riguarda le modalità di assegnazione della pensione di reversibilità rispetto ad un coniuge deceduto da cui si è già separati o divorziati. La reversibilità della pensione dell'ex coniuge è un diritto anche dopo la separazione o il divorzio? Innanzitutto è bene chiarire la natura della reversibilità e cioè una prestazione previdenziale che spetta ai famigliari di un defunto già pensionato.

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Può essere richiesta dalla moglie o dal marito, dal coniuge separato o anche divorziato (ma solo se prima della morte percepiva un assegno divorzile di mantenimento), dai figli inabili, minori o studenti sotto i 26 anni e dai nipoti se a totale carico del defunto. Se da un lato, quindi, il coniuge separato ha sempre il diritto ad ottenere la pensione di reversibilità, essendo ancora in essere il vincolo matrimoniale, dall’altro il coniuge divorziato può accedere al medesimo beneficio solo qualora sia già titolare di un assegno di mantenimento disposto in occasione del divorzio.

Ma cosa accade qualora dopo lo scioglimento del primo matrimonio il marito defunto abbia contratto nuove nozze? Chi tra la ex e la nuova consorte avrà diritto a percepire la reversibilità?

Sul punto, la legge prevede che entrambe potranno concorrere nell’attribuzione della pensione che dovrà essere ripartita in base ad una serie di criteri tra cui l’effettiva durata di ambedue i matrimoni, l’entità dell’assegno di mantenimento all’ex moglie, le condizioni economiche delle parti, nonché le rispettive convivenze che hanno preceduto i matrimoni. In tal caso sarà il Tribunale che dovrà effettuare le verifiche necessarie provvedendo ad attribuire le quote agli aventi diritto.

Le quote in generale spettanti per legge ai superstiti sono le seguenti:

–    coniuge senza figli: 60%
–    coniuge con un figlio: 80%
–    coniuge con due o più figli: 100%

E se in sede di separazione è stato disposto l’addebito nei confronti di un coniuge, quest’ultimo ha comunque diritto alla reversibilità?

Anche se un orientamento della Cassazione ritiene che l’addebito della separazione non sia un elemento discriminante ai fini dell’erogazione della reversibilità in favore del coniuge “superstite”, in realtà la normativa prevede che per averne diritto lo stesso deve essere titolare quantomeno di un assegno alimentare in assenza del quale non può accedere a detto beneficio.

 

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