Assegno di mantenimento: riduzione

La riduzione dell'assegno di mantenimento per il coniuge o i figli, la procedura in caso di separazione e divorzio per ridurre il mantenimento

La riduzione dell'assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli in caso di separazione o divorzio si richiede quando il coniuge su cui grava l'onere di versare l'assegno di mantenimento vede l'aggravarsi delle proprie condizioni economiche al punto da non poter più continuare a pagare per il manteninmento

MANCATO PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO

PRESUPPOSTO DELLA DOMANDA DI MODIFICA

Per poter confidare in una decisione favorevole da parte del Tribunale – e dunque nella modifica dell’importo dovuto a titolo di mantenimento – quello che conta è che la situazione finanziaria in cui si versa al momento della domanda sia peggiore rispetto a quella esistente al tempo in cui era stato adottato il provvedimento originario.


In caso contrario, se le condizioni economiche sono rimaste pressoché le stesse, difficilmente il Giudice concederà una revisione di quanto stabilito inizialmente, a meno che non sussistano altre ragioni che giustifichino la riduzione dell’entità dell’assegno (ad esempio, la nascita di un figlio dalla nuova compagna e quindi una persona in più a cui garantire il sostentamento – sentenza Cassazione 23.08.2006 n. 18367).

PROCEDIMENTO DI MODIFICA

A seguito della presentazione del ricorso, viene fissata un’udienza in cui il Tribunale, sentite entrambe le parti, può disporre l’assunzione di mezzi di prova al fine di accertare le reali esigenze di cambiamento. Laddove il procedimento non venga definito immediatamente, il Giudice può adottare, se lo reputa necessario, dei provvedimenti provvisori che possono essere sempre modificati in corso di causa.

A questo punto, esaminati i documenti allegati al ricorso e le prove raccolte, l’Autorità Giudiziaria deciderà con decreto motivato sulla domanda di modifica e disporrà, se ritiene fondata la richiesta, la revisione di quanto stabilito in precedenza, riducendo l’entità dell’assegno dovuto.   

In conclusione, è ancora il caso di ribadire che, se il coniuge impossibilitato a rispettare gli accordi decidesse di propria iniziativa di sospendere o interrompere il contributo al mantenimento, in mancanza di un’intesa con l’altro o di una decisione del Tribunale che lo autorizzi espressamente a farlo, si troverebbe esposto al rischio, serio e concreto, di un’azione legale civile e/o penale nei suoi confronti, con tutte le conseguenze che ne derivano.

A cura dell'Avvocato Francesca Maria Croci
 

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