Adozione del figlio del coniuge

Come adottare il figlio del coniuge chiedendo il consenso del genitore naturale del figlio, madre o padre

Adozione figlio coniuge

L'adozione del figlio del coniuge di può effetuare con il consenso del genitore naturale, sia esso la mamma o il papà del figlio del coniuge. Adottare il figlio del coniuge è possibile seguendo una procedura precisa e adempiendo a determinate condizioni che garantiscono l'adottabilità del figlio.

Riconoscimento del figlio naturale

Ai nostri giorni, assumono grande rilevanza le unioni di coniugi o conviventi, che siano stati in precedenza legati ad esperienze di vita familiare con eventuale presenza di figli. Al riguardo, il nostro ordinamento prevede, a favore del genitore acquisito tramite matrimonio, la possibilità di procedere all’adozione del figlio, minorenne o maggiorenne che sia, dell’attuale coniuge.

Ad oggi, questo tipo di adozione rappresenta l’unico strumento idoneo a legalizzare il legame affettivo esistente tra il figlio di un coniuge ed il genitore acquisito, fornendo cosi di una veste giuridica un’unità familiare già realizzatasi nella vita reale. Si tratta di adozione in casi particolari di cui all’art. 44 L. 184/83 – richiedibile laddove sussistano specifiche condizioni.

Requisiti per l'adozione

  • l’adottante sia unito al minore, orfano di padre e di madre, da un vincolo di parentela fino al sesto grado
  • chi fa domanda per l'adozione sia legato al minore un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla perdita dei genitori
  • la richiesta venga formulata dal coniuge convivente nei riguardi del figlio anche adottivo dell'altro coniuge
  • il minore sia portatore di handicap e sia orfano di padre e di madre (secondo le condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)
  • al minore non possa essere assicurata una famiglia attraverso la procedura dell’adozione piena e legittimante per impossibilità constatata di affidamento preadottivo

Adozione in casi particolari

Nell’adozione in casi particolari, a differenza di quella classica (anche detta legittimante), è molto importante la volontà di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nella procedura. Ai sensi dell’art. 46 della legge sulla adozione, è, infatti, necessario che, oltre all’adottando che abbia compiuto gli anni quattordici e all’adottante, anche chi esercita la potestà genitoriale, nonché l’eventuale coniuge dell’adottando, prestino rispettivamente il proprio consenso e assenso all’adozione. In assenza di ciò, il giudice chiamato a pronunciarsi in merito non procederà ad alcuna valutazione circa l’interesse del minore, la fondatezza e la legittimità del rifiuto in oggetto.

Egli, infatti, potrà valutare il rifiuto all’adozione da parte dei genitori naturali e la sua rispondenza all’interesse del minore solo nei casi in cui gli stessi siano incapaci o irreperibili oppure non esercitino più la potestà genitoriale (a fronte, per esempio dall’avvenuta decadenza, come indicato dal Tribunale per i Minorenni di Catania con sentenza del 13 gennaio 2010, nonché dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9795/2000) o qualora l’adottando risulti legato da un vincolo matrimoniale e il coniuge non sia con lui convivente.

Adozione del figlio della moglie

La Cassazione, con sentenza n. 10265/2011, occupandosi della richiesta di adozione formulata dal coniuge della madre naturale di una minore concepita nel corso di una relazione da lei intrattenuta durante il  matrimonio, ha di fatto negato la possibilità di adozione della bambina, pur in presenza di un disinteresse materiale del padre naturale, in ragione del dissenso manifestato da quest’ultimo.

Il presupposto di una tale decisione risiedeva nel fatto che la potestà genitoriale dovesse riconoscersi in capo ad entrambi i genitori, indipendentemente da circostanze esterne quali, ad esempio, il legame matrimoniale, l’eventuale crisi della coppia e la convivenza del genitore con il minore.

Ad ogni modo, la posizione del genitore che non esercita la potestà genitoriale non può dirsi del tutto marginale. Con sentenza n. 605/12, capovolgendo l’orientamento giurisprudenziale precedente, la Corte di Cassazione ha, infatti, riconosciuto al genitore biologico la possibilità di opporsi al provvedimento, ritenendo di principale importanza il raggiungimento di una soluzione che possa dirsi migliore per il minore adottando a prescindere dall’esercizio della potestà genitoriale.

A cura dell'Avvocato Francesca Maria Croci
 

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