Revoca assegnazione casa familiare

La revoca dell'assegnazone della casa coniugale dopo la separazione è una possibilità da non escludere, ecco quando può avvenire

Revoca assegnazione casa familiare

L'assegnazione della casa familiare può essere revocata al coniuge assegnatario. Esaminiamo insieme quali sono i motivi per cui la casa coniugale può essere revocata. Innanzitutto, è bene chiarire che l’assegnazione della casa coniugale è finalizzata unicamente a preservare, nel caso di separazione dei coniugi e di divorzio, la continuità delle abitudini domestiche, e in particolare, a garantire ai figli la conservazione del medesimo ambiente in cui gli stessi sono cresciuti sino a quel momento.

Conseguenze legali del vivere separati in casa

Ne consegue, pertanto, che, di norma, l’abitazione familiare venga assegnata al coniuge con cui convive la prole, sia essa minorenne o maggiorenne non economicamente autonoma, e che, per tale ragione, in assenza dei figli, il Giudice di regola non vi provvede. Ciò detto, quali sono i casi di revoca dell’assegnazione?

Revoca in caso di cambio di casa

Il diritto di godimento dell’immobile in capo al genitore affidatario viene meno ovviamente nell’ipotesi in cui egli non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, trasferendosi altrove con i propri figli. In questi casi, infatti, viene inevitabilmente a cessare la funzione primaria dell’assegnazione del tetto coniugale, vale a dire, come visto, la tutela dell’ambiente domestico in favore della prole. Pertanto, qualora ciò si verifichi, l’immobile potrà rientrare nella disponibilità del coniuge estromesso, legittimo proprietario dell’abitazione, ripristinando la normale situazione di diritto.

E così, ad esempio, la Corte di Cassazione ha provveduto a revocare l’assegnazione della casa familiare in precedenza stabilita in favore della moglie, sul presupposto che la donna, successivamente alla separazione, si era trasferita di fatto presso la residenza dei genitori portando con sé il figlio minore (sentenza Cass. n. 11981 del 16.05.2013).

Nell’occasione, la Suprema Corte ha poi specificato che la convivenza con la prole rilevante ai fini dell’assegnazione della casa coniugale deve essere intesa come stabile dimora del figlio con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con l’esclusione dei casi di mera ospitalità.

Revoca casa figlio maggiorenne indipendente

il figlio ha raggiunto la maggiore età e si è reso economicamente indipendente dai genitori con un sufficiente grado di stabilità, in questo caso se la casa è di proprietà di entrambi i coniugi o del coniuge che non la abita, bisogna ridiscutere l'assegnazione o pensare eventualmente a una vendita il cui ricavato andrà diviso fra i due coniugi.

Revoca casa coniugale e nascita nuova famiglia di fatto

L’assegnatario convive di fatto con un’altra persona o contrae nuovo matrimonio. Per quanto riguarda quest’ultimo caso specifico, la Corte Costituzionale ha stabilito, tuttavia, che, anche nell’ipotesi di nuova convivenza, l’assegnazione dell’immobile familiare non vada esclusa a priori, essendo importante esaminare le circostanze del caso concreto e tenere sempre conto del superiore interesse del minore (sent. Corte Costituzionale n. 308 del 29.07.2008).

Come rientrare in possesso della casa coniugale

Ad ogni modo, una volta ottenuta la sentenza di revoca dell’assegnazione della casa coniugale al partner non proprietario, se quest’ultimo non è intenzionato a uscire spontaneamente dall’abitazione, quali sono le azioni da seguire per tornare nel possesso del proprio bene?

Al coniuge legittimato alla restituzione occorre notificare un atto di precetto per il rilascio di immobili, secondo la procedura indicata dall’art. 605 c.p.c., con cui viene intimato a colui che occupa la casa, senza più alcun titolo, di lasciarla libera da persone e cose entro 10 giorni.

A questo punto, se, nonostante l’intimazione, l’occupante si astiene dal rilasciare il tetto familiare, si dovrà esercitare l’azione esecutiva descritta dall’art. 608 c.p.c., il quale prevede che l’Ufficiale Giudiziario, previa notifica all’occupante del giorno e dell’ora in cui procederà, si recherà materialmente sul luogo per immettere il proprietario nel possesso dell’immobile.

A cura dell'Avvocato Francesca Oriali

 

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