Come chiedere il rimborso delle spese straordinarie

Come farsi rimborsare le spese impreviste sostenute per i figli dal coniuge, quale documentazione è necessario presentare

Come chiedere rimborso spese straordinarie

Nell’ambito dei provvedimenti che riguardano i figli, il Giudice è solito prevedere, accanto all’obbligo di corrispondere un assegno periodico mensile, o assegno di mantenimento, in favore del genitore collocatario, anche l’onere di contribuire pro quota (generalmente in misura pari al 50%) agli esborsi per le spese straordinarie.

Trattasi di costi non preventivabili né quantificabili in anticipo necessari a far frante ad eventi imprevedibili e ad esigenze che non rientrano nelle normali consuetudini di vita dei figli minori (es. spese per un accertamento diagnostico, per sedute di fisioterapia, per ripetizioni private scolastiche, etc).

Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli

Tuttavia, nella pratica giudiziaria, accade di frequente che queste ulteriori spese siano all’origine di accesi dibattiti tra i coniugi, poiché, spesso, resta irrisolto il nodo circa la loro necessità, l’ammontare dei relativi importi, il previo accordo tra le parti e la documentazione giustificativa utile a comprovare gli esborsi.

Chiaramente, per ovviare a molti di questi inconvenienti, è consigliabile che, in sede di ricorso, le parti e i loro difensori non si limitino ad impiegare genericamente il termine “spese straordinarie”, ma che, al contrario, provvedano a indicare, in modo dettagliato, quali siano gli ulteriori costi, rispetto al contributo fisso mensile, che i coniugi dovranno corrispondere pro quota e le modalità di pagamento degli stessi (es. spese mediche e/o specialistiche non coperte dal SSN, spese per corsi di lingua e/o sportivi etc.). 

I giustificativi di spesa

Per quanto riguarda poi l’aspetto più ostico del rimborso, per ottenere la restituzione della quota di competenza del genitore non collocatario, il coniuge che ha sostenuto la spesa dovrà documentarla, e ciò non solo a propria tutela, bensì anche al fine di consentire all’altro di avvalersi delle detrazioni fiscali previste dalla legge.

In altre parole, affinché il genitore tenuto al rimborso possa provvedere al pagamento di quanto gli spetta in favore dell’altro e dedurre il relativo importo, è necessaria l’esibizione dei giustificativi di spesa, vale a dire degli scontrini fiscali, fatture e/o ricevute attestanti le somme anticipate dal collocatario.

E così, ad esempio, se trattasi di visite mediche e/o specialistiche private, dovrà essere prodotta la relativa fattura rilasciata dal medico, mentre, nel caso di spese scolastiche sostenute per l’iscrizione a Istituti privati, sarà opportuno esibire la ricevuta di versamento della retta di frequenza.   

Recupero delle spese straordinarie figli

Eventualmente, è anche possibile domandare l’emissione di una doppia fatturazione per la quota del 50% ciascuno, previo onere del professionista interpellato (es. medico, psicoterapeuta, etc.) di emettere due fatture per la medesima prestazione. Peraltro, il possesso e la conservazione della documentazione comprovante gli importi corrisposti a titolo di spese straordinarie consentirà al coniuge creditore, per alcuni tipi di esborsi (es. medici e scolastici) e in caso di mancato pagamento da parte dell’inadempiente, di agire direttamente con un atto di precetto per ottenerne il recupero, e dunque senza dover prima attivare la procedura di ingiunzione; a tale scopo, è, inoltre, necessario che dette spese siano state specificate, in maniera precisa, nel provvedimento di separazione o divorzio.

Ad ogni modo, anche al fine di evitare qualsiasi contestazione da parte del coniuge tenuto al rimborso, è sempre consigliabile concordare con lo stesso, e in anticipo, le spese da sostenere, fatta eccezione ovviamente per quelle obbligatorie e urgenti.

Prescrizione spese straordinarie

Le spese straordinarie cadono generalmente in prescrizione dopo cinque anni, come le spese per il mantenimento dei figli rimaste inevase dal coniuge. E' perciò necessario preparare un eventuale ingiunzione prima che il quinquennio di validità trascorra.

A cura dell'Avv. Francesca Oriali

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