Come calcolare la rivalutazione Istat dell’assegno di mantenimento

L'importo dell'assegno di mantenimento va adeguato di anno in anno in base agli indici Istat, scopriamo come si calcola questo aumento

Rivalutazione Istat assegno di mantenimento

L’assegno di mantenimento dovuto al coniuge e ai figli – minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti – deve essere rivalutato annualmente in base agli Indici Istat

Come si calcola l'assegno di mantenimento

L’obbligo di adeguamento dell’importo stabilito a titolo di mantenimento è sancito dalla L. n. 898 del 01.12.1970 e, sebbene le disposizioni previste siano state specificate solo in caso di divorzio, la Corte di Cassazione, per analogia, ha ritenuto valido il medesimo onere anche per i provvedimenti emessi a seguito di giudizio di separazione (sent. Cass. Civile 05 agosto 2004 n. 15101). 

Cos'è la rivalutazione

Si tratta di un meccanismo di aggiornamento della somma indicata in sentenza la cui finalità è quella di adeguare il contributo dovuto al coniuge a un parametro che tenga conto del costo medio della vita nonché di conservare il potere di acquisto dell’assegno.

Del resto, non è possibile prevedere l’aumento o la diminuzione del prezzo che, ad esempio, i generi alimentari potranno subire nel corso degli anni e, mediante la rivalutazione, viene comunque garantito di rapportare l’importo del mantenimento al costo attuale della vita.

Quando si paga?

La rivalutazione Istat è obbligatoria per legge e pertanto è sempre dovuta, a prescindere da una precisa deliberazione da parte del Giudice e da una richiesta avanzata dal coniuge interessato.

L’intervento dell’Autorità Giudiziaria può, infatti, solo riguardare eventuali indici di adeguamento giudicati insufficienti o eccessivi (e dunque, ad esempio, stabilire parametri di rivalutazione proporzionati all’aumento del reddito dell’obbligato) ma non può estendersi sino ad escludere tale meccanismo automatico.

In altri termini, anche qualora la rivalutazione non sia stata espressamente prevista in sentenza, il coniuge tenuto al pagamento deve procedervi. Tuttavia, in tal caso, l’incremento Istat, ove non indicato, non sarà deducibile ai fini fiscali, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate, secondo cui la somma corrisposta al coniuge è ammessa in deduzione solo nella misura determinata dal provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (risoluzione n. 448/E del 19.11.2008).

Per tale ragione, onde evitare qualsiasi eventuale problematica, è sempre opportuno accertarsi che il criterio di adeguamento automatico dell’assegno da versarsi all’ex consorte sia stato inserito nella sentenza di separazione o divorzio. 

Cosa succede se non viene calcolato

Il soggetto obbligato al versamento deve provvedere annualmente alla rivalutazione, poiché, in caso contrario, il coniuge creditore è legittimato a chiedere gli arretrati e gli interessi maturati sulle somme non versate nei cinque anni precedenti, anche ed eventualmente mediante un’azione giudiziale.

In particolare, nell’ipotesi di inadempimento, è possibile pretenderne il pagamento attraverso la notifica di un precetto, senza la necessità di richiedere un adeguamento giudiziale dell’importo dell’assegno di mantenimento.

Come si effettua il calcolo

Ai fini del calcolo della rivalutazione, la legge prende come riferimento il parametro FOI (pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale), vale a dire l’indice dei prezzi al consumo per Famiglie di Operai e Impiegati al netto dei tabacchi.

L’adeguamento deve essere svolto ogni anno, a decorrere dal mese indicato nel provvedimento di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni.

Ad ogni modo, per la quantificazione della rivalutazione, è consigliabile far riferimento agli indici pubblicati sul sito dell’Istat, presso cui è disponibile un programma di calcolo automatico di semplice utilizzo. 

A cura dell'Avvocato Francesca Oriali

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