Assegno di mantenimento: perché spetta anche al coniuge benestante?

L'assegno di mantenimento può venire assegnato anche alla moglie o al marito che lavorano e che potrebbero essere economicamente indipendenti, perché?

Assegno mantenimento coniuge economicamente indipendente

La ragione dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione in favore di un coniuge e a carico dell’altro consiste nell’esigenza di riequilibrare i rapporti economici tra i consorti, vista la permanenza dei doveri di solidarietà economica derivanti dal vincolo coniugale e destinati a venir meno solo con la pronuncia di divorzio.

Come si calcola l'assegno di mantenimento
 

Per questo motivo, il partner a cui non venga addebitata la fine del matrimonio e che non disponga di redditi tali da consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello precedente la separazione ha diritto a ricevere un contributo al mantenimento, anche in virtù di una disparità tra i redditi percepiti dalle parti.    

Ma cosa significa garantire il “medesimo tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio?
Per analogo tenore di vita non deve necessariamente intendersi lo stesso benessere patrimoniale esistente al tempo del rapporto di coniugo, bensì uno standard economico simile (pertanto non uguale) che tenga conto degli effetti finanziari e psicologici successivi alla pronuncia di separazione.

In altri termini, la finalità del contributo al mantenimento consisterebbe nell’evitare, quanto più possibile, al coniuge meno abbiente di ritrovarsi, in seguito alla cessazione della convivenza matrimoniale, a vivere improvvisamente privo di quelle possibilità economiche ormai date per acquisite. Ovviamente la scelta di tutela del partner più debole economicamente meglio si adatta alle ipotesi in cui le disponibilità patrimoniali dello stesso, una volta separato, siano di gran lunga più scarse così come le sue prospettive di lavoro.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui, per scelta comune, uno dei coniugi rinunci durante il matrimonio alla propria professionalità per dedicarsi interamente alla cura della casa e dei figli, fino al punto di rendere ormai impensabile successivamente un suo reinserimento nel mondo del lavoro, magari perché in età non più giovanissima.

Al contrario, nelle ipotesi in cui il partner destinatario dell’assegno sia dotato di una propria capacità lavorativa e di un proprio cospicuo patrimonio, la somma destinata al mantenimento dello stesso sarà progressivamente ridotta in proporzione a tali circostanze, salvo comunque il diritto di garantirgli il medesimo tenore mantenuto in costanza del vincolo coniugale.  

Infatti, proprio in considerazione della finalità dell’assegno di mantenimento stabilito in favore del partner più debole, la Corte di Cassazione ha più volte chiarito come tale diritto spetti anche al coniuge titolare di un reddito tale da consentirgli di fruire di un tenore di vita dignitoso o agiato, purché il proprio benessere economico non sia corrispondente a quello condotto durante la convivenza matrimoniale bensì inferiore allo standard di vita goduto in costanza di nozze.

Solo nel caso in cui le condizioni patrimoniali del beneficiario dell’assegno risultassero del tutto adeguate a consentire allo stesso di raggiungere il livello di benessere economico già caratterizzante la convivenza coniugale, verrebbe meno la finalità del contributo da stabilirsi in sede di separazione e dunque il diritto del consorte richiedente a riceverlo.

Come si determina il pregresso “tenore di vita” dei coniugi

Al fine di valutare il tenore di vita esistente al tempo del matrimonio si deve tener conto di numerosi parametri, vale a dire, ad esempio, dei redditi percepiti da ciascuno dei due consorti (incluse eventuali rendite finanziarie), del valore locatizio mensile delle proprietà immobiliari (ivi compresa l’incidenza dell’assegnazione della casa coniugale che andrà esclusa dai redditi dell’obbligato), del numero dei figli a carico e conviventi.

Inoltre, vanno anche verificate le disponibilità patrimoniali dell’onerato al versamento e, a tal fine, il Giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto di tutti gli altri elementi di natura economico-finanziaria suscettibili di incidere sulle condizioni dei coniugi, quali ad esempio la titolarità di un consistente patrimonio mobiliare. 

Infine, una recente sentenza della Corte Costituzionale ha precisato che, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, si deve considerare non solo il precedente tenore di vita dei coniugi, ma anche altri elementi, ossia il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, la durata del matrimonio e le ragioni della decisione (sentenza Corte Costituzionale n. 11 del 09/02/2015).

Avv. Francesca Oriali

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