Nuova convivenza e figli

Se abbiamo un nuovo compagno possiamo liberamente portare i figli avuti dal precedente matrimonio a vivere da lui?

Nuova convivenza e figli

A volte, in sede di regolamentazione delle modalità di affidamento dei figli, accade che i coniugi sottopongano al Giudice la volontà di limitare il diritto di visita dell’altro genitore alla sua sola presenza, ovvero di non consentire che, in occasione delle visite alla prole, sia coinvolto anche il nuovo partner con cui il padre o la madre abbia stretto una relazione sentimentale successivamente alla rottura del rapporto coniugale.  

Come funziona il diritto di visita

Peraltro, di frequente, il motivo di tale atteggiamento di ostilità nasce da un alto grado di conflittualità esistente tra i coniugi e dall’ incapacità di accettare la presenza, nella vita dei propri figli, di altri adulti che occupino un ruolo di rilievo nella quotidianità dell’ex consorte. In realtà, a prescindere da ogni considerazione relativa all’opportunità di far frequentare gradualmente i figli al nuovo compagno – per cui non resta che appellarsi al buon senso del genitore che abbia intrapreso una nuova relazione sentimentale – da un punto di vista giuridico, non sussiste alcun divieto in tal senso.

In particolare, non è previsto il diritto per il coniuge di impedire all’altro di frequentare la prole unicamente in assenza del nuovo compagno, salvo ovviamente che ciò non nuoccia al benessere psico-fisico del minore per motivi che vanno poi opportunamente dimostrati. Del resto, la Corte di Cassazione, già nel gennaio 2009, con la sentenza n. 283, aveva stabilito l’impossibilità di vietare che durante gli incontri previsti per il padre o la madre non collocataria fosse presente anche il nuovo compagno, qualora ciò non recasse pregiudizio alla serenità del minore.

E in linea con questo principio, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 23.03.2013, ha ribadito che “in assenza di un pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore ha diritto di coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale (…). La migliore lettura psicologica sul punto ritiene che il graduale inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponda al loro benessere, dove madre e padre abbiano cura e premura di far comprendere alla prove che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali”. 

Secondo il Tribunale milanese, il divieto di frequentazione del nuovo convivente può tradursi in una lesione del diritto di visita e del pernottamento del minore presso la casa del genitore non collocatario, proprio perché il nuovo compagno non può essere considerato come un semplice ospite. Nel caso in questione, infatti, dopo aver costatato, a seguito della relazione dei Servizi Sociali competenti, l’inesistenza di rilievi critici nel rapporto della nuova partner del padre con il figlio minore, l’Autorità Giudicante aveva disposto che il bambino potesse pernottare presso la casa paterna ed instaurare così un legame con la compagna dello stesso.  

Come comportarsi nel caso in cui sia il genitore collocatario a trasferirsi presso l’abitazione del nuovo partner? Sebbene rientri nella libertà del coniuge separato fissare la propria residenza ove meglio ritenga, nel caso in cui il trasferimento riguardi un figlio minore, è quanto mai opportuno che tale situazione venga vagliata con la massima attenzione e delicatezza, soprattutto quando la nuova convivenza preveda anche la presenza del nuovo compagno.

In casi simili, trattandosi di una scelta che, di fatto, può comportare il totale sradicamento del minore dal contesto di vita vissuto fino a quel momento e delle sue abitudini, è bene che il trasferimento del coniuge separato che porti con sé il figlio non avvenga arbitrariamente e su decisione di un solo genitore. Quest’ultimo, infatti, dovrà aver cura di ottenere il previo consenso dell’altro, ovvero, in caso di disaccordo, dovrà munirsi dell’autorizzazione del Giudice Tutelare che sarà chiamato a valutare se tale iniziativa possa incidere negativamente sull’equilibrio del minore, tenuto conto di una serie di circostanze concrete, tra cui ad esempio del rapporto del figlio con il genitore non collocatario che non dovrà subire cambiamenti rilevanti.   

Ad ogni modo, al di là dell’effettivo pregiudizio subito dai minori e dalla necessità di salvaguardare la loro serenità eventualmente compromessa dalla presenza di una nuova figura nella loro vita, il problema più frequente, nel caso di relazioni tra genitori separati e nuovi compagni, è quello di riuscire a sviluppare una relazione armonica, così da non interferire in modo significativo nelle funzioni educative dei genitori, favorendo l’instaurarsi di relazioni equilibrate che tengano conto di tale distinzione di ruoli.  

Avv. Francesca Maria Croci

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