Diritto di visita al figlio ostacolato dal genitore, conseguenze

Il diritto di visita al figlio da parte del genitore non va ostacolato perché si incorre in una serie di conseguenze legali a carico della mamma o del papà separato colpevole di aver impedito gli incontri

Al momento della separazione o del divorzio dei coniugi, vengono stabilite anche le modalità di esercizio del diritto di visita ai figli da parte del genitore non collocatario o non affidatario. Ma se uno dei due genitori separati ostacola il diritto di visita dell'altro rischia delle sanzioni pesanti perché contravviene alle norme dell'affidamento.

Purtroppo, accade di frequente che, il genitore non affidatario si veda negato l’esercizio del diritto di visita perché l’altro genitore, con giustificazioni a volte anche scontate o comunque senza serie motivazioni, ostacola gli incontri o crea le condizioni perché gli incontri si svolgano in circostanze tali da limitare, se non addirittura escludere del tutto, il pieno esercizio del proprio ruolo genitoriale.

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Nei casi più preoccupanti, capita che questo atteggiamento volto ad ostacolare l’esercizio della potestà genitoriale arrivi persino ad un vero e proprio allontanamento fisico del minore con trasferimento in una località differente e poco accessibile. In queste condizioni, è evidente come gli incontri non possano che essere condizionati da oggettive difficoltà pratiche.


Su un piano prevalentemente decisionale, può verificarsi, inoltre, che un genitore escluda di fatto l’altro da qualsiasi scelta che possa avere delle effettive implicazioni per un corretto sviluppo psico-fisico del bambino (scelte legate all’istruzione, all’educazione o alla salute). Il proliferarsi di queste situazioni ha condotto ad una serie di pronunce della Corte di Cassazione, che ha ritenuto che queste condotte rientrino nel reato di “ mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice” (reato previsto e punito dall’art. 388, comma 2, c.p.), qualora il genitore tenuto all’osservanza degli obblighi imposti dal Tribunale in materia di affidamento dei minori le ignori senza portare una valida motivazione (es. sent. Cass. Pen. Sez. VI n. 32562 del 2010).

Una simile tutela è prevista in sede civile, dove l’art. 709 ter, comma 2 c.p.c., stabilisce che, in ipotesi di gravi inadempienze o di atti che denneggino l minore ed ostacolino lo svolgimento del diritto di visita, il Giudice, su richiesta dell’interessato (padre o madre che sia), possa disporre la modifica dei provvedimenti in vigore, l’ammonizione del genitore inadempiente, la condanna di costui al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, ed anche il risarcimento dei danni arrecati con la propria condotta.


Si parla oltretutto di un duplice risarcimento:


•    in favore del genitore non affidatario a causa dell’impossibilità per costui di assolvere incolpevolmente i doveri verso il figlio legati al proprio ruolo genitoriale, ovvero di vedere soddisfatto il proprio diritto a partecipare alla crescita armoniosa della prole;


•    in favore del minore leso nel proprio diritto di coltivare un rapporto paritetico con entrambi i genitori.

Del resto, è bene ricordare che i primi a subire le conseguenze prodotte da situazioni di alta conflittualità tra i genitori sono proprio i figli che vedono così menomati i propri bisogni affettivi e di crescita equilibrata. Infatti, nelle vicende di separazione tra coniugi, è noto come, tanto più i genitori si dimostrino in grado di privilegiare la propria funzione genitoriale rispetto a quella coniugale, quanto minori saranno i danni arrecati allo sviluppo psico-affettivo della prole.


A cura dell'Avvocato Francesca Maria Croci

 

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