Figli naturali

Figli naturali uguali ai figli legittimi

I figli naturali sono uguali ai figli legittimi di fronte alla legge, per quello che riguarda i diritti successori ed ereditari non ci sono differenze fra figli nati fuori dal matrimonio o dentro

I figli naturali sono uguali ai figli leggitimi per la legge Italiana. Una riforma ha equiparato i figli naturali o illegittimi, nati fuori dal matrimonio, ai figli legittimi, nati all’interno dell’unione coniugale, che avranno quindi gli stessi diritti. E’ così cancellata ogni differenza fra figli naturali e legittimi che ora sono ugualmente garantiti dalla legge.

Cosa dice la riforma

La riforma su figli naturali e figli legittimi era stata approvata in novembre 2013 a seguito della quale è stato poi promulgato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che rende attuative le nuove disposizioni in materia di filiazione facendo venir meno definitivamente la distinzione tra figli legittimi, nati cioè in costanza di matrimonio e figli naturali.

Cosa dice la riforma sui figli naturali

•    l’eliminazione dei riferimenti normativi ai figli “legittimi” e a quelli “naturali” ancora presenti nelle leggi e nei codici: d’ora in avanti si parlerà solo e soltanto di figli;

•    l’equiparazione dei diritti successori (cioé che riguardano l’eredità) anche nei confronti di tutti gli altri parenti;

•    il venir meno dell’espressione “potestà genitoriale”, sostituita da “responsabilità genitoriale”;

Inoltre, nel recepire le pronunce degli ultimi anni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, è stato deciso di:

•    limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;

•    introdurre il diritto dei nonni a mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;

•    introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano, in linea con quanto già previsto dalla Convenzione di New York;

•    portare a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;

Tale riforma porta finalmente un rinnovamento ad una disciplina che per molti aspetti risentiva ancora fortemente di alcuni retaggi vecchi di anni. Nell’epoca in cui è stato codificato il nostro diritto civile, infatti, in Italia, vigevano enormi distinzioni tra figli legittimi e figli naturali e i primi erano considerati in posizione di assoluta preminenza e privilegio rispetto ai secondi.

La tutela giuridica per i figli nati fuori dal matrimonio

Nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia, questa netta distinzione era stata parzialmente cancellata alla luce dell’art. 30 della Costituzione che prevede come sia “dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”, e che “la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima”.

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Ciò nonostante, alcune differenziazioni erano rimaste tanto che sino a pochi giorni fa il nostro codice civile ancora prevedeva che in caso di prematura morte dei genitori i figli naturali non potessero ereditare dai nonni o dagli zii. Una lacuna, questa, parzialmente mitigata dai Giudici che, nel tentativo di non penalizzare i figli naturali, già da tempo avevano cercato di compensare il gap del nostro ordinamento giuridico.

Con questa riforma si pone quindi la parola fine a detta distinzione che rimarrà presto soltanto un ricordo destinato a far riflettere le future generazioni sulla profonda evoluzione che ha caratterizzato tanto il nostro diritto civile quanto la nostra coscienza sociale. Mai più figli di serie A e figli di serie B.

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