Affidamento esclusivo figlio naturale

L'affidamento esclusivo del figlio naturale, ecco come funziona e quando viene stabilito dal giudice dopo la separazione dei coniugi

Affidamento esclusivo figlio naturale

Bisogna considerare che l’affidamento esclusivo del figlio naturale (nati fuori dal matrimonio) segue gli stessi principi di quello del figlio legittimo perché, in seguito alla riforma in materia di filiazione, questi ultimi hanno ormai acquisito gli stessi diritti e doveri . La Legge n. 54 del 2006 nell’affermare il principio della bigenitorialità, ha voluto garantire ai figli il diritto di conservare e mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.

L'affidamento esclusivo

L’affido esclusivo della prole è, infatti, previsto unicamente quale ipotesi residuale da praticarsi solo in caso di sussistenza di rilevanti controindicazioni a quello condiviso, ovvero quando l’Autorità Giudiziaria, anche mediante l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, o con gli strumenti di indagine che gli sono concessi, ritenga sconsigliabile che un genitore possa conservare il potere di intervenire sulle ordinarie decisioni relative alla prole.
 

In altri termini, per aversi l’eccezione al principio di bigenitorialità, e dunque escludere dall’affidamento uno dei genitori, si richiede che il Giudice, sulla base di un’approfondita e congrua analisi del contesto familiare e delle relazioni intersoggettive, reputi controindicato per il minore ricevere cura, istruzione, educazione in misura paritaria da entrambi i genitori. 

La legge non prevede espressamente le circostanze in presenza delle quali si debba preferire l’affidamento a un unico genitore anziché a madre e padre, proprio perché una simile decisione deve basarsi su un attento vaglio di tutti gli elementi del caso concreto. Pertanto, in assenza di una specifica disciplina in tal senso, si possono individuare solo in linea di massima quelle situazioni limite in cui la scelta di affidare la prole ad entrambi i genitori potrebbe risultare incompatibile con l’interesse della stessa.

E così, ad esempio, potrebbe dirsi nel caso di forti carenze affettive di un genitore verso i figli oppure ancora qualora il non affidatario non si sia costituito nell’iter di separazione intrapreso dall’altro con richiesta di affido esclusivo, rinunciando così a rivendicare il proprio ruolo genitoriale, sino ad arrivare alle ipotesi estreme di violenza sulla prole oppure di maltrattamenti sul coniuge in presenza dei minori quando questi ne abbiano subito un trauma.  

Un ulteriore limite all’affidamento condiviso è stato talvolta ravvisato nel precario stato di salute psico-fisica di uno dei genitori. Deve trattarsi, ovviamente, di patologie tali da compromettere seriamente la capacità genitoriale di prendersi cura del figlio. Va, inoltre, chiarito che la richiesta di affido esclusivo deve apparire adeguatamente motivata, e dunque indicare le ragioni che rendano l’ipotesi condivisa incompatibile con l’interesse del minore.

Del resto, se detta istanza dovesse risultare pretestuosa, ovvero sorretta da intenti vendicativi o ricattatori, il genitore richiedente, in caso di malafede o colpa grave, potrà persino essere condannato al risarcimento del danno in favore dell’altro. Nell’ipotesi in cui il Giudice disponga l’affidamento monogenitoriale dovrà indicare, a seconda del caso, le modalità e la frequenza del diritto di visita del non affidatario e, se necessario per il benessere del minore, adottare specifiche cautele, quali ad esempio la presenza di un operatore dei Servizi Sociali durante gli incontri tra il minore e il genitore.

Ad ogni modo, anche in tale ultima ipotesi, quando si tratta di decisioni di maggior interesse per la vita della prole, secondo la giurisprudenza prevalente, queste dovranno comunque essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori. In particolare, l’opportunità di procedere concordemente deve riguardare aspetti importanti quali l’istruzione (es. la scelta dell’indirizzo scolastico), l’educazione (es. la frequenza o meno di corsi di insegnamento di una determinata religione) e la salute (es. la sottoposizione ad intervento chirurgico o il ricorso a medicine alternative).

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