Affidamento condiviso e congiunto

AFFIDAMENTO CONDIVISO E CONGIUNTO - L'affidamento condiviso e l'affidamento congiunto sono due regimi molto diversi tra loro per ciò che riguarda la modalità in cui i genitori separati devono occuparsi dei figli

Affidamento condiviso e congiunto

Per quanto l'affidamento condiviso e congiunto vengano spesso confusi, essi sono profondamente diversi. C'è chi considere l'affidamento condiviso un superamento dell'affidamento congiunto, perché rappresenterebbe finalmente una soluzione gestibile anche per genitori che si trovano a vivere una profonda conflittualità dopo la separazione. Per questi ultimi infatti risulta praticamente impossibile sostenere il regime di totale cooperazione previsto dall'affidamento congiunto, mentre l'affidamento condiviso trova una soluzione a questo tipo di problematiche proponendo una strada più agile da percorrere.

Come funziona l'affidamento condiviso

Affidamento condiviso dei figli

Attualmente, invece, lo svolgimento dei doveri genitoriali prescinde dalla permanenza del figlio, con la conseguenza che la non coabitazione non è un motivo valido per venir meno ai propri compiti e che, d’altro canto, il genitore convivente non può, per questo, impadronirsi totalmente della gestione del minore. Nel nuovo contesto normativo, ciascun genitore, infatti, deve continuare ad occuparsi della prole, mantenendosi come punto di riferimento costante; in quest’ottica, padre e madre, a differenza di quanto accadeva in passato, se da un lato hanno il dovere di collaborare nell’assumere insieme le decisioni più importanti e significative per i figli, dall’altro hanno ciascuno il diritto di ritagliarsi degli spazi autonomi, nell’ambito dei quali costruire un nuovo rapporto con gli stessi, senza alcuna ingerenza da parte dell’ex consorte.  

Legge affido condiviso

Con l’entrata in vigore della Legge sull'affido condiviso 08.02.2006 n. 54, è stato introdotto questo nuovo istituto fondato sul principio della bigenitorialità, teso ad agevolare e a garantire la continuazione del rapporto genitori – figli anche in sperazione. In questo modo, viene posto l’accento sulla responsabilizzazione delle figure genitoriali, imponendo loro una presenza effettiva e una partecipazione attiva alla cura, alla crescita e all’educazione dei figli. Secondo l’impostazione precedente, invece, lo svolgimento dei compiti educativi era tendenzialmente collegato alla convivenza del minore con l’uno o con l’altro genitore, al quale, appunto, in ragione della vicinanza fisica, veniva assegnato integralmente il ruolo della crescita del piccolo.

Affido condiviso obblighi

L'affidamento condiviso prevede degli obblighi ben precisi per entrambi i genitori e  In sintesi, i principi che regolano la forma di affidamento condiviso si possono così riassumere:

  • entrambi i coniugi sono contitolari della responsabilità genitoriale;
  • il Giudice ricorre all’affidamento esclusivo, solo quando quello condiviso è contrario all’interesse del minore;
  • in ogni caso, le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere assunte di comune accordo, tenuto conto dell’inclinazione dei medesimi;
  • l’esercizio della responsabilità genitoriale in modo disgiunto può essere stabilito dall’Autorità Giudicante solo sulle questioni di ordinaria amministrazione.

In altre parole, il nuovo regime di affidamento si caratterizza, non già per una convivenza del minore con entrambi i genitori, spesso impraticabile, e neppure con un affidamento alternato (con pari permanenza dello stesso presso ciascun di essi), a volte dannoso per il figlio perché privato di un habitat stabile, bensì nella condivisione da parte dei coniugi dei compiti di cura, educazione e istruzione della prole.

Affidamento congiunto regole

L'affidamento congiunto prevede che i genitori cooperino totalmente all'allevamento dei figli, agendo nel loro interesse primario che è sempre ciò che più interessa anche al Giudice. Naturalmente anche in regime di affidamento congiunto è previsto il versamento di un assegno di mantenimento da parte del genitore non collocatario ove necessario.

Affidamento condiviso e congiunto coppie di fatto

Proprio come i figli nati all'interno del matrimonio, anche i bambini nati dalle coppie di fatto godono delle stesse tutele per quello che riguarda l'affidamento, che si tratti di affidamento condiviso o di affidamento congiunto. I genitori non sposati non saranno infatti meno coinvolti degli altri e dovranno farsi carico di tutti gli obblighi e le regole che derivano dal regime dell'affidamento condiviso e dell'affidamento congiunto, dal mantenimento alla regolamentazione degli incontri.

Affido congiunto e condiviso differenze

L’affidamento congiunto, adottato dalla normativa previgente, richiedeva completa cooperazione tra i genitori, a differenza di quello di tipo condiviso. Le situazioni di conflittualità, che di frequente connotano le cause di separazione, non sono, infatti, di ostacolo all’affidamento condiviso, sempre che gli attriti tra padre e madre si mantengano nei limiti di un disagio tollerabile per i figli. Del resto, al tempo dell'affidamento congiunto, proprio vista la mancanza di spirito collaborativo e di comunicazione tra ex coniugi – presupposti dell’affido congiunto – nella gran maggioranza dei casi, si tendeva a preferire la forma di quello esclusivo ad un solo genitore (cd. monogenitoriale), oggi invece prevista solo come ipotesi residuale ed eccezionale.

Sul piano concettuale, infine, l’affidamento congiunto puntava l’attenzione solo sul concetto astratto di paritario esercizio della potestà genitoriale (ora responsabilità), mentre quello condiviso si rifà a un progetto concreto, educativo e relazionale che entrambi i coniugi devono portare avanti, sin dalla nascita del figlio, e che, per quanto possibile, non deve essere pregiudicato dall’evento della separazione.

Riproduzione riservata