Affidamento condiviso e cambio di residenza effettiva

Il cambio di residenza del figlio minorenne in affidamento condiviso: cosa deve fare il genitore collocatario per ottenerlo e quali misure deve prendere il genitore contrario al cambio di residenza

AFFIDAMENTO CONDIVISO CAMBIO DI RESIDENZA EFFETTIVA – In tema di affidamento condiviso, la scelta della residenza del minore deve essere assunta di comune accordo e avvenire secondo modalità che consentano al bambino di conservare un equilibrato e continuativo rapporto affettivo anche con il genitore non collocatario.

LEGGI ANCHE: Affidamento condiviso, come impedire al coniuge di cambiare città
 

TRASFERIMENTO DI RESIDENZA IN AFFIDAMENTO CONDIVISO

Pertanto, qualora si prospetti la necessità di trasferire altrove la residenza del figlio, ad esempio per ragioni lavorative, diviene indispensabile che il genitore convivente con il minore ottenga la preliminare approvazione dell’altro ovvero, in alternativa, il benestare del Giudice.

Ciò soprattutto considerando i potenziali danni che una decisione di tale natura potrebbe causare allo sviluppo psico-fisico del bambino che si vedrebbe così privato del sostegno e dell’affetto di una figura genitoriale nonché del suo intero ramo parentale. Ovviamente, il Giudice è chiamato a considerare prevalente l’interesse del minore ad un equilibrato e armonico svolgimento della propria personalità, a fronte del quale le esigenze manifestate dai genitori non possono che soccombere.

Tale circostanza è stata, di recente, confermata dalla Corte di Cassazione la quale ha chiarito che il genitore che voglia trasferirsi in un’altra città con il figlio debba chiedere il previo consenso dell’altro coniuge oppure ottenere l’autorizzazione del Giudice, poiché, in caso contrario, violerebbe i principi fondamentali dell’affido condiviso, secondo cui le decisioni importanti per la prole vanno assunte da entrambe le figure genitoriali (sentenza Cass. n. 43292 del 23.10.2013).  

Oltretutto, trattasi di una condotta punita anche ai sensi del Codice Penale, poiché tale da realizzare il reato previsto dall’art. 388 c.p., vale a dire la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziale (ossia quello presidenziale che decide il collocamento del minore e regolamenta il diritto di visita del genitore non collocatario).  

Nella vicenda decisa dalla Cassazione, una madre separata di una bambina di otto mesi aveva deciso di trasferirsi in Sicilia in cerca di lavoro, senza informare il padre e sebbene il provvedimento del Tribunale di Trento avesse collocato la minore presso l’abitazione coniugale a Capriana, stabilendo il diritto di frequentazione dell’uomo anche infrasettimanale.

COME IMPEDIRE TRASFERIMENTO CONIUGE

Ciò detto, come fare per impedire un trasferimento arbitrario del genitore convivente con il figlio?

In caso di un’eventuale iniziativa in tal senso, e dunque di un cambio di residenza da parte del collocatario, l’altro genitore che si vede leso nel proprio diritto di visita potrebbe considerare l’opportunità di rivolgersi al Giudice. L’art. 155 quater del Codice Civile prevede, infatti, che “nel caso in cui uno dei due coniugi cambi residenza o domicilio, l’altro può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”.

A seconda delle circostanze, egli potrà quindi attivarsi per richiedere – oltre a un provvedimento di inibizione al trasferimento – una modifica del regime di affidamento, delle modalità del diritto di visita del bambino o comunque del luogo di collocamento dello stesso, oppure ancora una revisione dei tempi di frequentazione con il figlio, valutando anche un eventuale addebito alla controparte delle ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie per raggiungere la nuova residenza.    

E’ bene ricordare, infatti, che, nell’ambito dei criteri di scelta da parte del Giudice in merito al collocamento della prole, un ruolo fondamentale deve essere attribuito alla capacità del genitore di mettere da parte le rivendicazioni nei confronti dell’altro e di conservarne l’immagine positiva agli occhi del minore, in particolare garantendo nei fatti le frequentazioni tra i due.

A cura dell'Avvocato Francesca Maria Croci

Riproduzione riservata