Assegno di mantenimento e pensione

Come calcolare l'assegno di mantenimento per la moglie casalinga quando si va in pensione

Assegno di mantenimento e pensione

Sono un pensionato di 61 anni. Siamo sposati da 33 anni, la moglie (56 anni) è sempre stata casalinga. Abbiamo un figlio 30 enne con prole che vive separatamente. Una casa di proprietà in cui viviamo attualmente Una pensione di 1750 euro/mensile. Vorrei sapere quanto dovrei versare per il mantenimento di mia moglie visto abbiamo deciso di separarci consensualmente e per quanto tempo.

La ringrazio per l’aiuto
 

Cosa fare se il coniuge separato impedisce al figlio di frequentare il genitore

Gentile Signore,

per fornire una risposta precisa alla sua prima domanda, avrei necessità di conoscere ulteriori elementi, oltre a quelli da lei opportunamente evidenziati.
Del resto, al fine di valutare l’entità dell’assegno di mantenimento da destinare al coniuge e finalizzato a garantire allo stesso il medesimo tenore di vita esistente in costanza del matrimonio, occorre tener conto, tra le varie circostanze, dei redditi percepiti dai consorti, comprensivi di eventuali rendite finanziarie, del valore locatizio mensile delle proprietà immobiliari, del rispettivo contributo alla formazione del patrimonio personale e comune, dell’entità di eventuali conti correnti intestati singolarmente o ad entrambi i coniugi, di esborsi da sostenere successivamente alla separazione (ad esempio le spese per la locazione di altra soluzione abitativa), etc.
Solo mediante una valutazione complessiva degli elementi del singolo caso concreto è dunque possibile procedere con una corretta quantificazione dell’importo spettante al coniuge economicamente più debole; motivo, questo, per il quale non posso che suggerirle di rivolgersi ad un legale a cui fornire tutte le informazioni necessarie per determinare la misura dell’assegno.
Per quanto riguarda, invece, la durata della corresponsione del contributo a sua moglie, le preciso che, una volta ottenuto il provvedimento di separazione (vale a dire l’omologa in caso di consensuale) che preveda anche l’onere da parte sua di versare un assegno mensile in favore della sua consorte, le sarà possibile chiedere una revoca o riduzione dello stesso solo qualora vengano a mutare le condizioni economiche e reddituali esistenti al tempo della pronuncia del Giudice.
Infine, per mero scrupolo, La informo che, in assenza di un successivo provvedimento di revoca o modifica dell’assegno di mantenimento, lei non potrà ritenersi legittimato a diminuire di propria iniziativa l’importo stabilito in sede di separazione, senza incorrere in tutte le conseguenze del caso.

Avv. Francesca Maria Croci

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