Come trasferirsi all’estero con i figli dopo la separazione

Affidamento condiviso, è possibile il trasferimento dei figli all'estero con il genitore con o senza il consenso del coniuge

COME TRASFERIRSI ESTERO CON FIGLI DOPO SEPARAZIONE – Gentile Avvocato, ho avuto una bambina dal mio ex convivente che è straniero e che ora vorrebbe tornare al suo paese d’origine. Il problema è che vorrebbe portare con sé anche nostra figlia e io sono assolutamente contraria, soprattutto perché penso che non le farebbe affatto bene vivere divisa in 2 paesi e non mi fido nemmeno della famiglia del mio ex che del resto conosco pochissimo. Per il momento abbiamo l’affido congiunto, non so cosa fare, devo chiedere l’affido esclusivo per evitare che ciò avvenga?

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Gentile Signora,

non posso che comprendere la sua preoccupazione per un eventuale trasferimento di sua figlia nel paese di origine del padre. Capita spesso, soprattutto nei casi di unioni tra soggetti di nazionalità differente, che uno dei due genitori manifesti la volontà di tornare nel paese natio.

Certo è che il trasferimento di residenza del minore – sia che avvenga in territorio nazionale sia all’estero – rappresenta una decisione di fondamentale importanza per la vita dello stesso ed è, pertanto, auspicabile che possa essere assunta di comune accordo tra i genitori.

Venendo alla sua domanda, mi preme precisare che all’affidamento condiviso si può derogare solo nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale di tipo di affidamento.

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Per quanto riguarda la distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, secondo la Corte di Cassazione, questa, in linea di massima, non è di per sé di ostacolo all’affidamento condiviso, dovendo ritenersi che incida unicamente sulla regolamentazione dei tempi e delle modalità della presenza della prole presso ciascun genitore (Cassazione Civile, Sezione Sesta, ordinanza n. 24526/10).

Spetterà al Giudice valutare se detta lontananza possa comportare per il genitore non collocatario l’impossibilità di partecipare attivamente e in modo significativo alla vita del proprio figlio o se il trasferimento rechi pregiudizio al minore che vede modificarsi le proprie radicate consuetudini di vita.

Di diverso avviso una successiva pronuncia della Cassazione che ha escluso la possibilità di un affidamento condiviso del minore considerate sia l’accesa conflittualità tra i genitori sia le difficoltà materiali date dalla rilevante distanza geografica tra i luoghi di rispettiva residenza (Cassazione Civile, Sezione Prima, sentenza n. 8856/2012).

E’ pur vero, però che quando i genitori vivono in paesi differenti, l’affidamento (o la collocazione prevalente) dovrebbe essere attribuito al genitore che assicuri alla prole la permanenza nell’ambito culturale, familiare e territoriale in cui è cresciuta al fine di evitare che il trasferimento all’estero costituisca un trauma per il figlio che si vede distaccato dall’ambiente di origine.

Di norma, infatti, i Giudici tendono a riconoscere al minore il diritto a mantenere le consuetudini di vita già acquisite in modo da garantirgli uno sviluppo armonico ed equilibrato della personalità.

Pertanto, nel suo caso specifico, ai fini di una eventuale istanza di affidamento esclusivo o di collocamento prevalente della bambina presso di lei, occorrerà valutare, tra le altre circostanze, anche l’ambiente sociale e scolastico in cui la minore è cresciuta, nonché i legami instaurati tra sua figlia ed i parenti più prossimi (tra cui ad es. i nonni materni).
 
Avv. Francesca Maria Croci

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